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L'articolo 1 della legge 11 marzo 1974, n. 74, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:

  • a)da veterinari iscritti all'albo professionale;
  • b)da operatori pratici di inseminazione artificiale, che abbiano ottenuto l'idoneita' ai sensi dell'articolo 2, operanti nell'ambito di un impianto di fecondazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purche' convenzionati con un centro di produzione di materiale seminale che si assume la responsabilita' circa l'impiego del seme".

Testo in vigore dal 29 gennaio 1991 al 28 agosto 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-01-15;30~art12 · fonte su Normattiva