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L'articolo 1 della legge 11 marzo 1974, n. 74, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:
- a)da veterinari iscritti all'albo professionale;
- b)da operatori pratici di inseminazione artificiale, che abbiano ottenuto l'idoneita' ai sensi dell'articolo 2, operanti nell'ambito di un impianto di fecondazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purche' convenzionati con un centro di produzione di materiale seminale che si assume la responsabilita' circa l'impiego del seme".
Testo in vigore dal 29 gennaio 1991 al 28 agosto 1999
