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L'articolo 1 della legge 11 marzo 1974, n. 74, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:

  • a)da veterinari iscritti all'albo professionale;
  • b)da operatori pratici di inseminazione artificiale, che abbiano ottenuto l'idoneita' ai sensi dell'articolo 2, operanti nell'ambito di un impianto di fecondazione artificiale o presso allevamenti e stalle, purche' convenzionati con un centro di produzione di materiale seminale che si assume la responsabilita' circa l'impiego del seme". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 gennaio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri SACCOMANDI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Testo in vigore dal 28 agosto 1999 al 9 giugno 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-01-15;30~art12 · fonte su Normattiva