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Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assicura, ai sensi dell'articolo 71, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regolare tenuta dei libri genealogici, dei registri anagrafici e dei registri degli ibridi della specie suina, nonche' l'espletamento dei controlli e delle valutazioni genetiche di cui all'articolo 3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il disposto dell'articolo 77, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di assicurare l'unicita' per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali, puo' stabilire, con proprio decreto, criteri generali di natura tecnica da osservarsi in materia di vigilanza.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1991 al 28 agosto 1999

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1991-01-15;30~art4 · fonte su Normattiva