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Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste assicura, ai sensi dell'articolo 71, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la regolare tenuta dei libri genealogici, dei registri anagrafici e dei registri degli ibridi della specie suina, nonche' l'espletamento dei controlli e delle valutazioni genetiche di cui all'articolo 3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fermo restando il disposto dell'articolo 77, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al fine di assicurare l'unicita' per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali, puo' stabilire, con proprio decreto, criteri generali di natura tecnica da osservarsi in materia di vigilanza. (( L'unicita' per tutto il territorio nazionale della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici e dello svolgimento dei controlli funzionali si attua contemperando le funzioni del Ministero per le politiche agricole con quelle delle regioni attraverso la concertazione di criteri e indirizzi unitari nel rispetto della specificita' delle singole realta' regionali. Le regioni espletano le proprie funzioni avvalendosi delle risorse finanziarie finalizzate allo scopo e loro trasferite dallo Stato nella misura di lire 7 miliardi per il 1999 e di lire 14 miliardi annue a decorrere dal 2000, intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 2 dicembre 1998, n. 423. 2-ter. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano))
Testo in vigore dal 28 agosto 1999 al 9 giugno 2018
