Chiunque pone in commercio per la vendita al dettaglio, detiene per porre in vendita al dettaglio o vende al dettaglio mandorle amare in difformita' alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e' punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire un milione. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Testo vigente dal 13 novembre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-10-17;1008~art3 · fonte su Normattiva