[1]Alle pene di cui al precedente articolo soggiace anche chi, essendo regolarmente autorizzato all'esercizio di una delle professioni sanitarie o di una delle arti ausiliarie contemplate dalla presente legge, presta comunque il suo nome ovvero la sua attivita', allo scopo di permettere o di agevolare il reato di cui all'articolo stesso.
[2]La condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria o dell'arte ausiliaria per un periodo di tempo uguale a quello della pena inflitta.
Testo vigente dal 1 agosto 1927
