[1]Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza o dell'attestato di abilitazione, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 6, esercita una delle arti contemplate dalla presente legge e' punito con la multa da L. 200 a L. 500.

[2]In caso di recidiva, la pena e' della detenzione da quindici a trenta giorni e della multa da L. 500 a L. 1000.

[3]Il materiale che servi' o fu destinato a commettere il reato e' confiscato.

[4]In attesa della decisione dell'autorita' giudiziaria, il prefetto della provincia puo' ordinare la chiusura del locale nel quale l'arte sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale.

Testo vigente dal 1 agosto 1927

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1264~art3 · fonte del testo

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