[1]Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza o dell'attestato di abilitazione, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 6, esercita una delle arti contemplate dalla presente legge e' punito con la multa da L. 200 a L. 500.
[2]In caso di recidiva, la pena e' della detenzione da quindici a trenta giorni e della multa da L. 500 a L. 1000.
[3]Il materiale che servi' o fu destinato a commettere il reato e' confiscato.
[4]In attesa della decisione dell'autorita' giudiziaria, il prefetto della provincia puo' ordinare la chiusura del locale nel quale l'arte sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale.
Testo vigente dal 1 agosto 1927
