Le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento, in quanto non costituiscano reati gia' contemplati dalla presente o da altre leggi, saranno punite coll'ammenda da L. 100 a L. 300.
Testo vigente dal 1 agosto 1927
Le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento, in quanto non costituiscano reati gia' contemplati dalla presente o da altre leggi, saranno punite coll'ammenda da L. 100 a L. 300.
Testo vigente dal 1 agosto 1927
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1264~art5 · fonte del testo
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