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Miscellanea
Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie
Legge 23 giugno 1927, n. 1264
- Aggiornato al
- 1 agosto 1927
- Articoli
- 9
- Versioni storiche
- 9
- Art. 1Chiunque intenda esercitare le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del…
- Art. 2Con Regi decreti, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di…
- Art. 3Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza o dell'attestato di abilitazione, di…
- Art. 4Alle pene di cui al precedente articolo soggiace anche chi, essendo regolarmente…
- Art. 5Le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento, in quanto non costituiscano reati…
- Art. 6Coloro che, alla pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e…
- Art. 7Le amministrazioni ospitaliere potranno provvisoriamente mantenere gli infermieri…
- Art. 8Fino a quando non saranno istituiti i corsi di cui all'articolo 2, sara' in facolta' del…
- Art. 9Le licenze e gli attestati di abilitazione, che verranno rilasciati ai sensi degli…
