[1]Le licenze e gli attestati di abilitazione, che verranno rilasciati ai sensi degli articoli 1 e 6, saranno soggetti alla tassa di concessione governativa nella seguente misura:
- a)per le arti dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista, L. 50;
- b)per gli odontotecnici e per gli infermieri, compresi i massaggiatori e i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici, L. 30.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 23 giugno 1927 - Anno V
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini - Rocco - Fedele - Volpi.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo vigente dal 1 agosto 1927
