Fino a quando non saranno istituiti i corsi di cui all'articolo 2, sara' in facolta' del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione, di indire nuove sessioni di esami di idoneita' per gli infermieri di cui al precedente articolo e per coloro i quali, al momento in cui gli esami vengono indetti, abbiano un tirocinio di almeno quattro anni nell'arte che intendono di esercitare.

Testo vigente dal 1 agosto 1927

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1264~art8 · fonte del testo

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