[1]Coloro che, alla pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente da almeno due anni le arti e le specialita' contemplate all'art. 1, saranno ammessi, entro un anno dalla entrata in vigore della legge, a dare una prova di idoneita' innanzi ad una Commissione esaminatrice, secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento di cui all'art. 1, di intesa tra i Ministri per l'interno e per la pubblica istruzione.
[2]Il certificato di idoneita' conseguito abilitera' alla continuazione dell'esercizio.
[3]Potranno, tuttavia, essere ammessi alla prova di idoneita', per l'arte di infermiere, anche senza aver compiuto il prescritto biennio di esercizio, coloro che dimostrino di avere seguito i corsi per infermieri di bordo, indetti dal Ministero dell'interno, e superati i relativi esami.
[4]La disposizione di cui al precedente comma e' applicabile, su conforme parere, da esprimersi, caso per caso, dal medico provinciale, anche a coloro che dimostrino di avere seguito i corsi per infermieri indetti da istituti ospedalieri e di aver superati gli esami relativi.
Testo vigente dal 1 agosto 1927
