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Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attivita' e' in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale e' costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalita'. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attivita' professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ((Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti)).

Testo in vigore dal 30 marzo 2019 al 1 gennaio 2020

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 212/2021

    Parametro
    11 novembre 2021

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011), nella parte in cui prevede che i risparmi che conseguono al progressivo riassorbimento dell'assegno ad personam di cui all'art. 1, comma 2, conferiti al fondo per il tr…

    Art. 16 TU pubblico impiego · Art. 1 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche · Art. 3 TU pubblico impiego · Art. 1 TU pubblico impiego

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  • Ordinanza n. 172/2016

    Parametro
    13 luglio 2016

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge della Regione Marche 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, nonché agli artt. 1, comma 3, e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinam…

    Art. 3 cost. · Art. 117 cost. · Art. 1 TU pubblico impiego · Art. 9 Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2000-06-07;150~art9 · fonte su Normattiva