Gli utenti, ancorche' proprietari, di bombole per metano, sono tenuti, per ciascuna bombola posseduta, ad un corrispettivo giornaliero per l'uso delle stesse e per i servizi previsti dalla presente legge. Il corrispettivo suddetto deve essere pagato trimestralmente entro la prima decade di ciascun trimestre. In mancanza, esso e' riscosso secondo le norme previste dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, con ingiunzione dell'Intendente di finanza della circoscrizione in cui risiede l'obbligato. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 giugno 1990, n. 145
2La L. 7 giugno 1990, n. 145 ha disposto (con l'art. 4) la soppressione dell'art. 10 e ha disposto (con l'art. 6) che tale modifica avra' "efficacia dal primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui all'articolo 5."
Testo vigente dal 14 giugno 1990
