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Nel caso di trasferimento del possesso di bombole il nuovo possessore succede nell'obbligo di pagare il corrispettivo giornaliero a decorrere dal trimestre successivo a quello in cui perviene all'Ente Nazionale Metano la denuncia del trasferimento, sottoscritta dagli interessati in presenza di un funzionario dell'Ente Nazionale Metano o dell'autorita' comunale locale che ne rilascia in calce la relativa dichiarazione. Colui che ha trasferito il possesso ha tuttavia diritto al rimborso, a carico del nuovo possessore, della quota di corrispettivo relativa al periodo compreso fra il giorno del trasferimento del possesso delle bombole e quello in cui ha effetto la dichiarazione prodotta. L'Ente Metano, sotto la sorveglianza del Comitato di cui al successivo art. 12, provvede alla tenuta del libro dei proprietari e degli utenti di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge, con le modalita' stabilite dal regolamento.

Testo in vigore dal 31 agosto 1950 al 14 giugno 1990

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urn:nir:stato:legge:1950-07-08;640~art11 · fonte del testo