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Chiunque, eccettuati i fabbricanti per l'invenduto, decorso il termine di cui all'art. 1, detiene, a qualsivoglia titolo, bombole per metano di precedente fabbricazione, idonee all'uso o che possano utilmente essere riparate, prive di punzonatura, e' punito con l'ammenda, da L. 4000 a L. 12.000 per ciascuna bombola, oltre il sequestro delle bombole stesse per l'attribuzione all'Ente Nazionale Metano e la perdita della cauzione relativa. Per quelle di fabbricazione posteriore, il possessore, decorsi trenta giorni dalla data della fattura rilasciata dal fabbricante al suo acquirente, senza che le bombole siano state presentate per la punzonatura, incorre nella pena dell'ammenda di cui sopra. Nella stessa pena incorrono i fabbricanti che omettono di ottemperare all'obbligo di cui al terzo comma dell'articolo precedente, nonche' i venditori di metano che riempiono bombole prive di punzonatura, dopo scaduto il termine di cui all'art. 1.

Testo in vigore dal 31 agosto 1950 al 14 giugno 1990

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