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Le societa', gli enti e le imprese che emettono le cambiali finanziarie di cui all'articolo 1 devono operare, all'atto del pagamento, la ritenuta di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692, sui proventi indicati sulle cambiali finanziarie stesse.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1994 al 1 luglio 1998
