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Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, che partecipa all'elezione, escluse quelle di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono super- are la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 200 per il numero complessivo degli abitanti delle circoscrizioni per la Camera dei deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica nei quali e' presente rispettivamente con liste o con candidati.

Testo in vigore dal 14 dicembre 1993 al 5 giugno 1999

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