Art. 10 — Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti
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Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, che partecipa all'elezione, escluse quelle di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di (( euro 1,00)) per il numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni per la Camera dei deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica nei quali e' presente rispettivamente con liste o con candidati. 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 luglio 2002, n. 156
13La L. 26 luglio 2002, n. 156, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a partire dalla rata di rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da erogare entro il 31 luglio 2002".
Testo in vigore dal 13 agosto 2002 al 14 maggio 2003
