Art. 10 — Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti
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Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, che partecipa all'elezione, escluse quelle di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di (( lire 800)) per il numero complessivo (( dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali)) delle circoscrizioni per la Camera dei deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica nei quali e' presente rispettivamente con liste o con candidati.
Testo in vigore dal 5 giugno 1999 al 13 agosto 2002
