Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, la propa- ganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali e' ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorali a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o piu' candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

Testo vigente dal 14 dicembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-12-10;515~art3 · fonte su Normattiva