I giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti. L'appellabilita' delle sentenze dei conciliatori pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore.

Testo vigente dal 1 agosto 1984

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Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 301/1986

    Questione infondata
    31 dicembre 1986

    Rientra nella discrezionalità del legislatore il potere di dettare norme transitorie intese a mantenere ferme disposizioni abrogate per situazioni pendenti alla data di entrata in vigore di nuove disposizioni, sempreché si tratti di disciplina non irrazionale onde evitare possibili violazioni del principio di uguaglianza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, legge 30 luglio 1984, n. 399 (che ha aumentato i limiti di competenza civile del conciliatore e del pretore) - denunziato in quanto, conservando il regime d'impugnazione dettato dalla legge anteriore (art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.) ammissiva dell'appello solo per le sentenze dei giudici conciliatori pubblicate prima della data di entrata in vigore della stessa legge 399 del 1984 (29 novembre 1984), determinerebbe una disparità di trattamento tra utenti della giustizia a seconda del momento di pubblicazione della sentenza (oltre che per la materia della controversia, non incorrendo nella sanzione di inammissibilità del gravame chi abbia interposto appello avverso sentenze rese dal conciliatore in cause di sfratto ed in quelle relative a contratti di locazione d'immobile, per le quali non sarebbe stata eliminata l'appellabilità della nuova normativa) -, essendo del tutto razionale la scelta legislativa, considerato anche il disposto del primo comma dell'art. 8 medesimo a tenor del quale "i giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della legge sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti", e il titolo VI del r.d. 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e norme transitorie). - S. n. 322/1985.

    Art. 8 Aumento dei limiti di competenza del conciliatore e del pretore

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-07-30;399~art8 · fonte su Normattiva