Art. 8 — Disciplina transitoria
I giudizi pendenti in ogni stato e grado alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti. L'appellabilita' delle sentenze dei conciliatori pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge resta regolata dalla legge anteriore.
Testo vigente dal 1 agosto 1984
