Art. 26 — Aumento degli organici dei cancellieri e dei coadiutori giudiziari - Onere finanziario
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[1]Al fine di sopperire alle esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, i ruoli organici del personale della carriera delle cancellerie e dei coadiutori giudiziari sono aumentati rispettivamente di 200 e 250 unita', con una maggiore spesa annua complessiva di lire 819.720.000. Alle cancellerie addette alle sezioni per le controversie di lavoro devono destinarsi stabilmente cancellieri e coadiutori giudiziari in numero almeno pari alla meta' dei magistrati di fatto applicati alle sezioni medesime per le preture, e ad un terzo per i tribunali. I concorsi sono indetti dal Ministro per la grazia e giustizia su base distrettuale e la residenza nel distretto costituisce condizione di ammissibilita'. I bandi di concorso debbono indirsi entro il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge ed i concorsi debbono essere espletati entro il termine di entrata in vigore della legge medesima. Il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di mettere a concorso oltre i posti gia' disponibili alla data del bando anche quelli che si renderanno vacanti nel semestre successivo. Le nomine ai posti messi a concorso in eccedenza a quelli disponibili alla data del decreto sono conferite al verificarsi delle singole vacanze. Ai coadiutori giudiziari, oltre a quelli di ordine, possono essere affidati compiti di assistenza del giudice in udienza.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del D.L. 21 settembre 1973, n. 566, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 1973, n. 685, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 13 settembre 1973 al 12 dicembre 1973
