Art. 8 — Indennità agli esperti
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 marzo 1963 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →
Agli esperti e' dovuta, per ogni udienza l'indennita' di lire 3.000. Per le missioni e' dovuta una indennita' di misura pari a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato aventi qualifica di direttore di divisione.
Testo in vigore dal 30 marzo 1963 al 1 luglio 2002
