Gli esperti durano in carica due anni; essi possono venir riconfermati. Ove, nel corso del biennio, taluno degli esperti venga per qualsiasi causa a mancare, si provvede alla sua, sostituzione, con le stesse norme dettate dall'articolo precedente; il sostituto rimane in carica sino alla scadenza del biennio in corso.

Testo vigente dal 30 marzo 1963

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 37/1971

    Questione infondata
    1 marzo 1971

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, quarto comma, e 4, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 320, sulla composizione delle sezioni specializzate agrarie, promossa, con le ordinanze 15 gennaio 1970 della sezione specializzata agraria del tribunale di Grosseto in riferimento agli artt. 51, 102, 104 e 108 della Costituzion…

    Art. 51 cost. · Art. 102 cost. · Art. 104 cost. · Art. 108 cost.

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  • Ordinanza n. 92/1970

    Questione infondata
    10 giugno 1970

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale le questioni già decise con sentenza di rigetto devono essere dichiarate manifestamente infondate con ordinanza se non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione (fattispecie relativa alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 8, legge 2 marzo 1963, n. 320, sulla composizione delle sezioni specializzate agrarie, in riferimento agli artt. 104, 105 e 108, della Costituzione, già decisa con la sentenza n. 53 del 25 marzo 1970). Cfr.: 24/56 D.

    Art. 104 cost. · Art. 105 cost. · Art. 108 cost. · Art. 3 Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie

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  • Sentenza n. 53/1970

    Questione infondata
    2 aprile 1970

    È infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, quarto comma, e 4, legge 2 marzo 1963, n. 320, che stabiliscono i modi di nomina e revoca degli esperti chiamati a far parte delle sezioni specializzate agrarie dei Tribunali ordinari, in riferimento agli artt. 104, 105 e 108, terzo comma, della Costituzione.

    Art. 104 cost. · Art. 105 cost. · Art. 108 cost. · Art. 3 Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;320~art4 · fonte su Normattiva