Art. 4 — Durata in carica degli esperti
Gli esperti durano in carica due anni; essi possono venir riconfermati. Ove, nel corso del biennio, taluno degli esperti venga per qualsiasi causa a mancare, si provvede alla sua, sostituzione, con le stesse norme dettate dall'articolo precedente; il sostituto rimane in carica sino alla scadenza del biennio in corso.
Testo vigente dal 30 marzo 1963
