Art. 2 — Requisiti dei soci e degli amministratori
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1955 al 16 dicembre 2010. 131 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I soci delle cooperative contemplate dalla presente legge debbono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'attivita' che le cooperative stesse si propongono di svolgere nel Paese di emigrazione. La percentuale dei 4 per cento stabilita per gli elementi tecnici e amministrativi dall'art. 23 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, puo' essere aumentata, sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, in relazione alle necessita' organizzative e funzionali della cooperativa. Gli amministratori e i dirigenti non debbono avere subito condanne, ne' avere procedimenti penali in corso, per reati di frode in emigrazione, truffa, insolvenza, bancarotta semplice e fraudolenta, circonvenzione, appropriazione indebita, ricettazione e altri reati contro la proprieta'. Le cariche sociali non sono retribuite.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-12-04;1244~art2 · fonte del testo