Art. 3 — Collegio sindacale
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1955 al 16 dicembre 2010. 75 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Del Collegio sindacale delle societa' cooperative contemplate nella presente legge, le quali siano costituite da un numero di soci superiore a cento, fanno parte di diritto un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed un rappresentante della organizzazione riconosciuta di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, cui la cooperativa aderisca, da essa designato. Non verificandosi l'adesione ad una di tali organizzazioni, il numero dei rappresentanti del Ministero e' elevato a due.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-12-04;1244~art3 · fonte del testo