Disciplina delle cooperative di emigrazione

Art. 2 — Requisiti dei soci e degli amministratori

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I soci delle cooperative contemplate dalla presente legge debbono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'attivita' che le cooperative stesse si propongono di svolgere nel Paese di emigrazione. La percentuale dei 4 per cento stabilita per gli elementi tecnici e amministrativi dall'art. 23 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, puo' essere aumentata, sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, in relazione alle necessita' organizzative e funzionali della cooperativa. Gli amministratori e i dirigenti non debbono avere subito condanne, ne' avere procedimenti penali in corso, per reati di frode in emigrazione, truffa, insolvenza, bancarotta semplice e fraudolenta, circonvenzione, appropriazione indebita, ricettazione e altri reati contro la proprieta'. Le cariche sociali non sono retribuite.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-12-04;1244~art2 · fonte del testo