Disciplina delle cooperative di emigrazione

Art. 6 — Autorizzazione del Ministero del lavoro

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Il Ministro provvede con proprio decreto, sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, a concedere l'autorizzazione per la legale costituzione dell'ente. Tale autorizzazione deve essere comunicata all'Ufficio del lavoro, il quale provvedera' a sua volta a comunicarla a coloro che hanno presentato la denuncia ai sensi dell'art. 4. Nei trenta giorni successivi deve essere provveduto al deposito dell'atto costitutivo a termine dell'articolo 2519 del Codice civile.

Testo in vigore dal 17 gennaio 1955 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-12-04;1244~art6 · fonte del testo