Art. 7 — Iscrizione nello schedario generale della cooperazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1955 al 16 dicembre 2010. 98 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le societa' di cui alla presente legge sono esonerate dalla iscrizione nel registro prefettizio di cui agli articoli 13 e seguenti del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. Esse vengono iscritte d'ufficio, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nello schedario generale della cooperazione. L'iscrizione nello schedario e' titolo sufficiente per il godimento delle agevolazioni tributarie o di altra natura ai sensi dell'art. 16, comma secondo, del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-12-04;1244~art7 · fonte del testo