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L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione "a norma della legge (numero e data)" e quella della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del dettagliante, nonche' la denominazione delle fibre con le percentuali previste elencate in ordine decrescente. Le indicazioni di cui al presente articolo possono essere riportate su etichette applicabili ovvero direttamente sul prodotto tessile e devono essere stampate, stampigliate o tessute con caratteri uniformi, chiaramente leggibili e visibili. Le indicazioni e le informazioni non previste dalla presente legge debbono essere nettamente separate. Qualora siano indicati un marchio regolarmente depositato o una ragione sociale che comportino, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, l'impiego di una denominazione prevista nella tabella A allegata o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio regolarmente depositato o la ragione sociale debbono essere immediatamente accompagnati, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e da dati relativi alla composizione in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge. L'etichetta deve essere redatta in lingua italiana.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1974 al 15 settembre 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-11-26;883~art9 · fonte su Normattiva