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L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del commerciante (grossista o dettagliante), nonche' la denominazione delle fibre con le percentuali elencate in ordine decrescente. Le indicazioni di cui al presente articolo possono essere riportate su etichette applicabili ovvero direttamente sul prodotto tessile e devono essere stampate, stampigliate o tessute con caratteri uniformi, chiaramente leggibili e visibili. Le indicazioni e le informazioni non previste dalla presente legge debbono essere nettamente separate. Qualora siano indicati un marchio regolarmente depositato o una ragione sociale che comportino, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, l'impiego di una denominazione prevista nella tabella A allegata o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio regolarmente depositato o la ragione sociale debbono essere immediatamente accompagnati, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e da dati relativi alla composizione in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge. L'etichetta deve essere redatta in lingua italiana. ((Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unita' di fili per cucito, rammendo e ricamo, la redazione in lingua italiana e' obbligatoria unicamente per quanto riguarda l'etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all'allegato D, numero 18, le singole unita' possono essere etichettate in una qualsiasi delle lingue della Comunita')).

Testo in vigore dal 16 gennaio 1987 al 9 luglio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-11-26;883~art9 · fonte su Normattiva