Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

Art. 18 — Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa

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Sono soggetti agli obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 7, 11, 47 e 48 gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno. Per le testate pubblicate da editori non aventi alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, l'adempimento, da parte dei rispettivi editori, degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 e' condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge. Sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dall'articolo 17, gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 27 nonche' le agenzie di stampa di cui al quinto comma del medesimo articolo 27. Gli editori di cui al secondo comma del presente articolo debbono depositare, entro il termine stabilito dal primo comma dell'articolo 7, il proprio bilancio, redatto sulla base delle risultanze amministrative contabili. Il modello di bilancio per le imprese editrici di cui ai primi tre commi del presente articolo e' stabilito con le stesse procedure di cui al primo comma dell'articolo 7. L'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo e' condizione per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.

Testo in vigore dal 6 agosto 1981 al 23 dicembre 1996

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