Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 1953 al 16 dicembre 2010. 78 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il sottufficiale, la guardia scelta o la guardia, riconosciuto permanentemente inabile al servizio incondizionato nel Corpo dalla Commissione medica ospedaliera, e' licenziato per inabilita' fisica. E' altresi' licenziato il sottufficiale, la guardia scelta o la guardia ritenuta temporaneamente inabile al servizio, dopo aver fruito del massimo delle licenze ordinaria e straordinaria, e cioe' complessivamente di tredici mesi per le infermita' non dipendenti da causa di servizio, ovvero di venticinque mesi per le infermita' dipendenti da causa di servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-02-15;77~art4 · fonte del testo