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Il sottufficiale, la guardia scelta o la guardia, riconosciuto permanentemente inabile al servizio incondizionato nel Corpo dalla Commissione medica ospedaliera, e' licenziato per inabilita' fisica. E' altresi' licenziato il sottufficiale, la guardia scelta o la guardia ritenuta temporaneamente inabile al servizio, dopo aver fruito del massimo delle licenze ordinaria e straordinaria, e cioe' complessivamente di tredici mesi per le infermita' non dipendenti da causa di servizio, ovvero di venticinque mesi per le infermita' dipendenti da causa di servizio.

Testo in vigore dal 10 marzo 1953 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-02-15;77~art4 · fonte del testo