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Due o piu' periodi di licenza straordinaria per convalescenza, o, comunque, di non idoneita' al servizio nel Corpo, interrotti da un periodo di servizio attivo inferiore a sei mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo della durata della licenza. La durata complessiva di piu' periodi di licenza straordinaria per convalescenza o di inidoneita' al servizio anche se interrotti da periodi di servizio attivo superiori a sei mesi, non puo', comunque, superare in un quinquennio i due anni e mezzo; al loro termine il dipendente, se ritenuto temporaneamente inidoneo a riassumere servizio, e' licenziato.

Testo in vigore dal 10 marzo 1953 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-02-15;77~art5 · fonte del testo