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I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, gia' prorogati in virtu' del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, o per accordo tra le parti in base all'art. 29 dello stesso decreto, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1955, qualora la locazione abbia scadenza anteriore a tale data. La proroga prevista nel precedente comma rimane ferma anche nel caso di trasferimento, a qualunque titolo, della proprieta' o dell'usufrutto dell'immobile.
Testo in vigore dal 1 giugno 1951 al 17 dicembre 1955
