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I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, gia' prorogati in virtu' del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, o per accordo tra le parti in base all'art. 29 dello stesso decreto, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1955, qualora la locazione abbia scadenza anteriore a tale data. La proroga prevista nel precedente comma rimane ferma anche nel caso di trasferimento, a qualunque titolo, della proprieta' o dell'usufrutto dell'immobile. 34 5
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 17 dicembre 1955, n. 1227, convertito senza modificazioni dalla L. 10 febbraio 1956, n. 36 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La proroga dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1951, n. 358, e' protratta fino al 30 aprile 1956."
D.L. 24 aprile 1956, n. 292, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 1956, n. 593
4Il D.L. 24 aprile 1956, n. 292, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 1956, n. 593 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La proroga dei contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1951, n. 358, e' protratta fino alla data di entrata in vigore di altra legge che regoli la materia e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1956."
L. 27 dicembre 1956, n. 1414
5La L. 27 dicembre 1956, n. 1414 ha disposto (con l'art. 2) che "I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, gia' prorogati dall'art. 2 della legge 29 maggio 1951, n. 358, sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1962.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1956 al 22 dicembre 2008
