Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 20 febbraio 1952 al 22 dicembre 2008. 132 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le pigioni dovute per le locazioni di immobili adibiti ad uso di albergo, pensione o locanda, gia' aumentate ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e dell'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 540, sono alimentate, con decorrenza dal 1 gennaio 1951, nella misura del 125 per cento sull'ammontare dovuto alla data del 31 dicembre 1950. Resta ferma l'efficacia degli aumenti comunque convenuti tra le parti, a meno che essi siano inferiori al canone che risulterebbe applicando a quello corrisposto anteriormente alle convenzioni gli aumenti previsti dai decreti legislativi 6 dicembre 1946, n. 424, e 16 aprile 1948, n. 540, e dalla presente legge. In tal caso il conduttore deve al locatore il canone risultante dall'applicazione di tali disposizioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-05-29;358~art3 · fonte del testo