Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 1951 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il locatore ha diritto di rivalersi sui conduttori di alberghi, pensioni o locande, che non occupando l'intero immobile lo godono in comunione con altri inquilini, degli oneri a lui derivanti per il servizio di pulizia e di portierato, per il funzionamento e l'ordinaria manutenzione dell'ascensore, per la fornitura dell'acqua e della luce e per lo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, deduzione fatta del 20 per cento. Tale rivalsa per quanto concerne l'ascensore e' fatta in proporzione dell'uso che ciascun inquilino puo' farne, negli altri casi in proporzione del canone locatizio, ferme le diverse disposizioni che regolano il condominio. Il locatore deve comunicare ai conduttori le distinte delle spese per cui chiede la rivalsa.

Testo in vigore dal 1 giugno 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-05-29;358~art4 · fonte del testo