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((L'ammontare complessivo delle scorte di riserva non puo' essere inferiore a novanta giorni del consumo nazionale dei prodotti petroliferi indicati dalla normativa comunitaria, da calcolarsi con riferimento all'anno precedente. Le scorte di riserva degli impianti di depositi di olii minerali commerciali sono stabilite nella misura del 20 per cento della capacita' del deposito. In caso di necessita', da valutarsi in relazione all'andamento degli approvvigionamenti petroliferi, la misura delle scorte di cui al primo e al secondo comma puo' essere aumentata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze)). I depositi-satelliti degli impianti di raffinazione sono calcolati nelle scorte di raffineria cui sono organicamente collegati. A tal fine per deposito-satellite si intende il deposito fisicamente separato dalla raffineria, ma ad essa collegato con oleodotto, in funzione esclusiva dell'impianto di lavorazione, sia per l'approvvigionamento delle materie prime che per lo stoccaggio dei prodotti. La titolarita' di detto deposito-satellite deve appartenere allo stesso soggetto concessionario dello stabilimento di lavorazione o a soggetto facente parte del gruppo di appartenenza dell'anzidetto concessionario. ((Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce annualmente l'entita' delle scorte per gli impianti di lavorazione sottraendo dall'ammontare di cui al primo comma l'entita' delle scorte tenute dai titolari di depositi di olii minerali, dagli importatori e dai produttori di elettricita' che gestiscono centrali termoelettriche; determina, inoltre, la ripartizione fra gli impianti di lavorazione, tenuto conto di tutta la materia prima lavorata, in regime di definitiva e di temporanea importazione, nell'anno precedente)). Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina le misure delle scorte di riserva dell'ENEL, delle aziende autoproduttrici e delle aziende municipalizzate produttrici di energia elettrica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro delle finanze, dispone, con proprio decreto, in ordine alla utilizzazione e riduzione temporanea delle scorte. Ogni violazione degli obblighi stabiliti dal primo e dal secondo comma del presente articolo costituisce reato, ed e' punita con l'ammenda, nei limiti di cui allo articolo 26 del codice penale, o con l'arresto fino a tre mesi; essa e' inoltre soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a cinque volte il valore dell'accertato deficit delle scorte di riserva, ferma restando la facolta' del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di procedere alla sospensione o alla revoca della concessione.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1983 al 1 marzo 1986
