[1]Le societa' di cui alla presente legge non potranno costituirsi sotto forma di societa' anonima se non con un capitale minimo di lire duecentomila e con un capitale di almeno lire un milione, qualora abbiano per oggetto l'amministrazione e la rappresentanza di azionisti o di obbligazionisti. Il capitale deve essere interamente versato e investito per la meta' in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per tutta la durata della societa'. Nel caso in cui, tuttavia, il capitale sottoscritto superasse la cifra di un milione, il deposito da vincolarsi non sara' mai superiore all'importo di lire 500.000. Detti titoli dovranno essere depositati presso una delle aziende di credito di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, sotto la responsabilita' solidale degli amministratori e dei sindaci.

[2]Le azioni in ogni caso devono essere nominative e non possono essere cedute se non col consenso del Consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 10 gennaio 1940

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urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1966~art3 · fonte del testo