[1]Le societa' di cui all'articolo precedente sono soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, e non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia. 1
[2]L'autorizzazione sara' revocabile per gravi motivi, previa contestazione alla societa' dei fatti ad essa addebitati.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361
1Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme: art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nella parte in cui prevede il concerto del Ministro di grazia e giustizia; art. 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531".
Testo vigente dal 10 dicembre 1994
