Art. 34 — Rifiuto di obbedienza a superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa
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Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo 30, rifiuta obbedienza agli ordini, relativi al servizio, di un superiore nella gerarchia tecnica dello stabilimento, e' punito con la reclusione fino a quattro mesi. Se il fatto abbia luogo in servizio, o in presenza di piu' individui del personale suddetto, la reclusione puo' estendersi fino ad un anno.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 13 gennaio 1941
