Art. 34 — Rifiuto di obbedienza a superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa
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((Chiunque appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'articolo 30, rifiuta di obbedire ad un ordine, relativo al servizio od alla disciplina, di un superiore nella gerarchia tecnica od amministrativa dello stabilimento, e' punito con la reclusione fino a otto mesi. Se il fatto e' commesso durante il servizio, o in presenza di piu' persone appartenenti allo stabilimento stesso, la pena e' aumentata)).
Testo in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943
