Disciplina di guerra

Art. 34 — Rifiuto di obbedienza a superiori nella gerarchia tecnica od amministrativa

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((Chiunque appartenendo al personale di uno degli stabilimenti indicati nell'articolo 30, rifiuta di obbedire ad un ordine, relativo al servizio od alla disciplina, di un superiore nella gerarchia tecnica od amministrativa dello stabilimento, e' punito con la reclusione fino a otto mesi. Se il fatto e' commesso durante il servizio, o in presenza di piu' persone appartenenti allo stabilimento stesso, la pena e' aumentata)).

Testo in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1941

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1932 al 13 gennaio 1941. 25 parole tolte, 29 parole aggiunte.

Chiunquetolto: , appartenendo al personale di uno degli stabilimenti tolto: di cui all'articolo aggiunto: indicati nell'articolo 30, rifiuta tolto: obbedienza agli ordini, relativi al servizio aggiunto: di obbedire ad un ordine, relativo al servizio od alla disciplina, di un superiore nella gerarchia tecnica aggiunto: od amministrativa dello stabilimento, e' punito con la reclusione fino a tolto: quattro aggiunto: otto mesi. Se il fatto tolto: abbia luogo in aggiunto: e' commesso durante il servizio, o in presenza di piu' tolto: individui del personale suddetto, la reclusione puo' estendersi fino ad un anno aggiunto: persone appartenenti allo stabilimento stesso, la pena e' aumentata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art34 · fonte del testo