Art. 35 — Violenza, minaccia, ingiuria o rifiuto di obbedienza verso l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare
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[1]Violenza, minaccia o ingiuria e rifiuto d'obbedienza verso l'autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare. Sanzioni.
[2]Le stesse pene indicate negli articoli 32, 33 e 34 sono applicabili anche se i fatti previsti negli articoli stessi siano commessi contro chi rappresenta l'autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 13 gennaio 1941
