Art. 35 — Violenza, minaccia, ingiuria o rifiuto di obbedienza verso l'Autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare
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((Le pene indicate negli articoli 32, 33 e 34 si applicano anche se i fatti ivi preveduti sono commessi contro chi rappresenta l'Autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento)).
Testo in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943
