Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943. Leggi il testo vigente →

[1]((Violazioni di disposizioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o di altre Amministrazioni dello Stato da parte di dirigenti di enti o stabilimenti mobilitati)).

[2]((Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni il dirigente o preposto ad un ente, azienda o stabilimento privato mobilitato o che abbia ricevuto dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra preavviso di ausiliarieta', il quale: 1° ritarda od omette di comunicare notizie e dati richiesti dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o dall'Amministrazione dello Stato che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, relativi all'attivita' dello stabilimento, ovvero li fornisce in modo infedele od incompleto; 2° presenta al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o all'Amministrazione dello Stato che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, domanda di assegnazione di materie prime o di prodotti industriali per quantita', superiore a quella necessaria e sufficiente; 3° aliena le materie prime o i prodotti industriali assegnatigli dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, o dall'Amministrazione dello Stato che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, ovvero li utilizza per produzione o scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi; 4° omette o trascura la manutenzione degli impianti dello stabilimento, cagionandone la riduzione della capacita' produttiva; 5° procede senza autorizzazione del Ministero della corporazioni nei casi regolati dalle leggi 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e 12 gennaio 1933-XI, n. 141, o, negli altri casi, del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, ovvero dell'Amministrazione dello Stato che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, a trasformazioni di lavorazione o trasferimenti di stabilimenti o reparti, oppure ad alienazione totale o parziale degli stabilimenti o di macchinari negli stessi installati. Se alcuno dei fatti preveduti ai numeri 1, 2 e 3 e' commesso da dirigente di ente, azienda o stabilimento privato diverso da quelli sopra indicati, la pena e' della reclusione da un mese a due anni e la cognizione di essi spetta alla giurisdizione ordinaria)).

Testo in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art37bis · fonte del testo