Art. 37-bis
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611.
Abrogato dal 18 gennaio 1943
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611.
Abrogato dal 18 gennaio 1943
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3 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943. 341 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Violazioni di disposizioni del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o di altre Amministrazioni dello Stato da parte di dirigenti di enti o stabilimenti mobilitati.
tolto: Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni il dirigente o preposto ad un ente, azienda o stabilimento privato mobilitato o che abbia ricevuto dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra preavviso di ausiliarieta', il quale: 1° ritarda od omette di comunicare notizie e dati richiesti dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o dall'Amministrazione dello Stato che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, relativi all'attivita' dello stabilimento, ovvero li fornisce in modo infedele od incompleto; 2° presenta al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra o all'Amministrazione dello Stato che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, domanda di assegnazione di materie prime o di prodotti industriali per quantita', superiore a quella necessaria e sufficiente; 3° aliena le materie prime o i prodotti industriali assegnatigli dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, o dall'Amministrazione dello Stato che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, ovvero li utilizza per produzione o scopi diversi da quelli per i quali erano stati concessi; 4° omette o trascura la manutenzione degli impianti dello stabilimento, cagionandone la riduzione della capacita' produttiva; 5° procede senza autorizzazione del Ministero della corporazioni nei casi regolati dalle leggi 18 novembre 1929-VIII, n. 2488, e 12 gennaio 1933-XI, n. 141, o, negli altri casi, del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, ovvero dell'Amministrazione dello Stato che ha provocato la mobilitazione civile dell'ente, a trasformazioni di lavorazione o trasferimenti di stabilimenti o reparti, oppure ad alienazione totale o parziale degli stabilimenti o di macchinari negli stessi installati. Se alcuno dei fatti preveduti ai numeri 1, 2 e 3 e' commesso da dirigente di ente, azienda o stabilimento privato diverso da quelli sopra indicati, la pena e' della reclusione da un mese a due anni e la cognizione di essi spetta alla giurisdizione ordinaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1942, N. 1611
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art37bis · fonte del testo