Art. 38 — Applicabilità delle punizioni disciplinari militari
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[1]Applicabilita' delle punizioni disciplinari militari.
[2]Gli appartenenti o dipendenti dagli stabilimenti di cui all'articolo 30, se di sesso maschile e di eta' non inferiore ai 18 anni, sono soggetti anche, d'ordine dell'autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, alle punizioni contemplate dal regolamento di disciplina militare, nei modi e nelle forme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 13 gennaio 1941
