Disciplina di guerra

Art. 38 — Applicabilità delle punizioni disciplinari militari

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[1]Applicabilita' delle punizioni disciplinari militari.

[2]Gli appartenenti o dipendenti dagli stabilimenti di cui all'articolo 30, se di sesso maschile e di eta' non inferiore ai 18 anni, sono soggetti anche, d'ordine dell'autorita' militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, alle punizioni contemplate dal regolamento di disciplina militare, nei modi e nelle forme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 13 gennaio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art38 · fonte del testo